Articolo 219 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 218Articolo 220
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20 agosto 1938
Art. 219.

I consigli di amministrazione delle cooperative non possono provvedere a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni se non previa deliberazione dell'assemblea dei condomini. E' tuttavia loro consentito, nei casi d'urgenza, disporre tali spese, salvo chiederne ratifica alla prima assemblea.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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