Articolo 101 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 100Articolo 102
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20 agosto 1938
Art. 101.

I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinche' chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, l'elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni:

a) della rispettiva data d'iscrizione;

b) della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell'alloggio non appena la consegna sia avvenuta;

c) della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all'art. 98 ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso;

d) delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c).

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso e' inammissibile.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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