Articolo 232 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 232.

L'alienazione dell'alloggio cooperativo importa sostituzione dell'acquirente in tutti indistintamente gli obblighi dell'alienante, rimanendo ferme le iscrizioni ipotecarie nel loro grado originario a garanzia degli obblighi medesimi. L'alienante, assolti gli adempimenti connessi con l'alienazione, resta liberato.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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