Articolo 71 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
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15 ottobre 1946
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15 aprile 1948
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18 luglio 1949
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30 marzo 1952
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13 gennaio 1957
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8 marzo 1960
Art. 71.

Sui mutui concessi in base al presente testo unico, dagli istituti indicati negli articoli 1 e 4, agli enti, alle societa' e loro soci di cui all'art. 16, puo' lo Stato contribuire al pagamento di una parte degli interessi a condizione che, agli effetti anche di tutte le agevolazioni contenute in detto testo unico, le case siano state costruite entro il 31 dicembre 1937. Questo termine di costruzione e' prorogato al 30 giugno 1938 a favore delle cooperative edilizie sempre quando il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla Corte dei conti non oltre il giorno 2 novembre 1937. (20)

Per gli istituti ed enti autonomi per case popolari e per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato il termine di costruzione e' fissato al 31 dicembre 1938, indipendentemente dalla data di registrazione del decreto di concessione del contributo.(8) (9)

Gli enti o le societa' indicati ai nn. 6° ed 8° dell'art. 16 possono ottenere il beneficio del contributo erariale a condizione che costruiscano case a proprieta' indivisa ed inalienabile, e, in caso di scioglimento, cedano i loro stabili ad istituti per case popolari.

Il contributo e' corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento del mutuo ed e' commisurato al capitale iniziale mutuato.

Puo' essere anche concesso il contributo nel pagamento degli interessi sulle somministrazioni eseguite dall'istituto mutuante per acquisto del terreno e durante il periodo delle costruzioni.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima che i mutui siano posti in ammortamento, vengono capitalizzati. Sulla somma capitalizzata il Ministero dei lavori pubblici corrisponde il relativo contributo.

Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Per provvedere al pagamento del contributo erariale sono stanziate di anno in anno nello stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici, le somme all'uopo autorizzate in virtu' delle seguenti disposizioni:

R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 , convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253 ; R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350 , convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432 ; R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 521 , convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 ; legge 7 aprile 1921, n. 463 ; legge 20 agosto 1921, n. 1177 ; R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1667 , convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253 ; R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105 , convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2173 ; R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1044 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ;
R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193 , convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 ; R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915 , convertito nella legge 22 maggio 1927, n. 909 ; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 17 maggio 1928, n. 1030 , che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1928-29 per il Ministero dei lavori pubblici; autorizzazione di spesa disposta in base al R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612 . convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1583 , che approva variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1930-31; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 26 marzo 1931, n. 307 , che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1931-32 per il Ministero dei lavori pubblici; R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415 , convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 658 , di variazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1931-32; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 24 marzo 1932, n. 316 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1932-33; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 3 aprile 1933, n. 388 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1933-34; R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 430 convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1114 ; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 25 gennaio 1934, n. 156 che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1934-35; autorizzazione di spese disposta in base alla legge 29 aprile 1935, n. 603 che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1935-36; legge 20 aprile 1936, n. 756 , legge 29 aprile 1937, n. 787 e R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2245 .

Il contributo erariale puo' anche essere accordato in rapporto a mutui concessi dagli istituti enumerati nell'art. 1, a comuni ed enti morali che si propongono la costruzione di alberghi popolari da locale per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

Qualora gli enti e le societa' non portino a termine le costruzioni per le quali abbiano ottenuto il contributo suddetto, tale beneficio si trasferisce all'originario istituto finanziatore purche' assicuri la continuazione ed il compimento delle costruzioni stesse.
(13) ((23)) -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 131 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il termine di costruzione di cui al 2 comma dell' articolo 71 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e' prorogato al 31 dicembre 1947". -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 185 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il termine di costruzione di cui al secondo comma dell'art. 71 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e' prorogato al 31 dicembre 1948". -------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955". -------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo dell'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , modificato dall' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957. -------------- AGGIORNAMENTO (23)
La L. 2 febbraio 1960, n. 35 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947 , n. 261 , 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969".
Entrata in vigore il 8 marzo 1960
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