Articolo 205 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 205.

Fra i condomini di ciascun edificio, costituiscono proprieta' comune ed indivisibile:

a) l'area su cui sorge la costruzione, le recinzioni di zone comuni, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, il cornicione, le intercapedini tra i fabbricati;

b) il cortile, le chiostrine, il giardino, escluse le zone assegnate in proprieta' ai singoli soci;

c) la rete delle fognature ed i relativi pozzetti di ispezione, i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto, nonche' i tubi e le cunette delle acque piovane, escluso quanto e' di pertinenza di ciascun appartamento;

d) la scala ed il corridoio di accesso alle cantine, i locali del sottosuolo adibiti alle macchine per il riscaldamento comune ed al deposito comune di materiali, le fontane, la lavanderia e lo stenditoio comune e con le relative vasche o condutture, ed ogni altro locale destinato originariamente a servizi comuni;

e) le colonne montanti dell'energia elettrica e del gas fino ai contatori e dell'acqua fino al punto di diramazione ai vari appartamenti, salvo gli impianti individuali;

f) il portone, l'androne, i portici e gli anditi di ingresso, i viali di accesso, nonche' i cancelli comuni;

g) la scala di accesso ai singoli alloggi con le ringhiere e gli impianti per l'illuminazione, i relativi anditi e pianerottoli, l'ascensore, compresi i locali occupati dalle macchine. Se un fabbricato contiene piu' scale, la comunione di ciascuna e' limitata ai condomini cui essa serve per accedere ai rispettivi alloggi, salvo il diritto di passaggio a favore di quelli fra gli altri condomini che debbono servirsene per recarsi ai locali, sia accessori dei loro alloggi, sia comuni a tutto l'edificio;

h) i locali destinati per gli uffici della cooperativa, quelli ad uso di portineria e alloggio del portiere con i relativi impianti di luce, d'acqua e di gas, e gli apparecchi del telefono interno ed esterno in impiantati ed esercitati per uso del condominio.

Quando le cose di cui alle lettere c), d), e), f), siano distinte per i gruppi di condomini, la comunione e' limitata ai condomini che appartengono a ciascun gruppo.

Nel caso in cui di un unico fabbricato sia riconosciuta la divisibilita' a norma del primo capoverso dell'art. 204 la comunione di alcuni degli elementi menzionati nel presente articolo puo' estendersi a piu' condominii. Tale norma puo' trovare applicazione anche nel caso menzionato nel secondo capoverso dello stesso art.
204.

La proprieta' comune degli elementi sopra elencati fra i condomini di ciascun fabbricato e' in ragione del costo del rispettivo alloggio.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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