Articolo 255 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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Versione
20 agosto 1938
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14 gennaio 1954
Art. 255.

Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purche' residenti nel comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore o a contributi o a sussidi governativi, salvo quanto e' disposto dallo art. 266.

Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo, o a sussidi governativi, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti.

Per quanto riguarda la citta' di Messina si presumono ivi residenti all'epoca del terremoto o rimasti senza tetto, salvo accertamenti in contrario, coloro che nel 1917 erano ricoverati in baracca.

A cura del podesta' sono compilati gli elenchi delle persone residenti in ciascun comune, alle quali puo' essere fornito l'alloggio a norma del presente articolo o che abbiano diritto all'assegnazione in proprieta' dell'alloggio che attualmente occupano.

Gli elenchi riveduti dalla Prefettura sono sottoposti all'approvazione del Ministro pei lavori pubblici, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del comune, e sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio.

Contro i provvedimenti del Ministro pei lavori pubblici non e' ammesso alcun gravame.
((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 17 dicembre 1953, n. 937 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli elenchi di cui all' art. 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sull'edilizia popolare ed economica, possono essere integrati fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1954
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