Articolo 95 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
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30 marzo 1952
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1 gennaio 2006
Art. 95.

I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative ((, oltre quelli prescritti dall'articolo 31)) sono:

a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;

((b) la residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove e' localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione))

Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali e' sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.

Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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