Articolo 8 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 7Articolo 9
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20 agosto 1938
Art. 8.

Le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti che abbiano venduto o vendano, nei modi di legge, aree esuberanti o locali non destinati ad uso di abitazione, oltre all'obbligo di versare alla Cassa medesima la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle aree od al costo di costruzione dei locali venduti, devono, altresi', versarle il maggior provento ricavato dalla vendita.

Tuttavia e' data facolta' alle cooperative di destinare il maggior provento alla esecuzione dei lavori approvati dal Ministero dei lavori pubblici ovvero ad altre spese necessarie alla gestione sociale, previa autorizzazione dello stesso Ministero d'intesa con la Cassa depositi e prestiti.

Le norme del precedente comma sono applicabili ad altri proventi quali quelli ricavati o ricavabili da vendita di beni mobili, come materiali esuberanti o di rifiuto.

Le somme che, per effetto del presente articolo, sono versate alla Cassa depositi e prestiti, vanno a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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