Articolo 239 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
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25 giugno 1946
Art. 239.

Per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1° aprile 1936 su tutte le controversie in materia di condominio, decide la Commissione di vigilanza su istanza da prodursi, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno in cui si e' verificato il fatto ovvero e' intervenuto il provvedimento che ha dato origine alla controversia.

Nell'esercizio di tale funzione la Commissione e' composta di sette membri effettivi e due supplenti e decide con l'intervento di sette votanti.

Contro la decisione della Commissione e' ammessa, entro giorni sessanta dalla notifica, opposizione per qualsiasi motivo alla Commissione stessa la quale decide in seduta plenaria. Essa puo' disporre nuove prove d'ufficio o su richiesta delle parti le quali hanno anche facolta' di fare nuove deduzioni ed eccezioni sull'oggetto della controversia.

La Commissione in seduta plenaria e' costituita di undici membri effettivi e tre supplenti e decide con l'intervento di undici votanti.

La decisione della Commissione plenaria sulla opposizione e' impugnabile, entro giorni novanta dalla notifica, con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Nel caso di annullamento con rinvio, la Commissione di vigilanza deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.Lgs. 17 maggio 1946, n. 473 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La competenza della Commissione di vigilanza per la decisione sulle controversie in materia di condominio di cui all' articolo 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , permane per cinque anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione del primo mutuo individuale stipulato da uno dei soci del condominio.
Decorso l'anzidetto termine di cinque anni e fino a quando permarra' la competenza della Commissione di vigilanza per l'espletamento della funzione giurisdizionale, di cui al comma precedente, i soci possono, di comune accordo risultante da atto scritto, deferire alla Commissione stessa la risoluzione delle controversie fra essi sorta in materia di condominio".
Entrata in vigore il 25 giugno 1946
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