Articolo 113 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 112Articolo 114
Versione
20 agosto 1938
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Versione
18 luglio 1949
Art. 113.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1949, N. 408))

I soci prenotatari ed assegnatari, anche se appartenenti a cooperative diverse, finanziate tanto dalla Cassa depositi o prestiti quanto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facolta' di permutare l'alloggio prenotato od assegnato sempre che concorra il preventivo nulla osta delle rispettive cooperative ed il consenso della Cassa predetta ovvero anche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato qualora nella permuta sia cointeressata una cooperativa da essa finanziata. Al Ministero dei lavori pubblici spetta in ogni caso di approvare il contratto di permuta.

Dopo la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.
Entrata in vigore il 18 luglio 1949
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