Massima: Nel testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con decreto del 28 aprile 1938, n. 1165, la distinzione fra case popolari e quelle economiche e' limitata ad alcune caratteristiche obiettive delle prime rispetto alle seconde e al fatto che le seconde possono essere costruite da privati, da societa' e dagli enti indicati nei nn. 1, 3, 6, 7, e 8 dell'art. 16, richiamati dagli artt. 48 e 49; mentre in generale la disciplina giuridica e' conforme per le une e per le altre. Nelle leggi emanate successivamente, e specialmente in quelle del periodo post-bellico, la distinzione non ha pratica rilevanza.
Massima: L'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con l'espressione "case popolari", comprende tutta la materia dell'edilizia popolare ed economica. Percio' non ha rilevanza, per la delimitazione delle attribuzioni delle Provincie di Bolzano e di Trento, la distinzione fra case economiche e case popolari, stabilita, in base a criteri obiettivi e tecnici, dal T.U. 28 aprile 1938, N. 1165. Su questo presupposto si basa anche il D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari.
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