Articolo 48 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 47Articolo 49
Versione
20 agosto 1938
>
Versione
20 maggio 1943
>
Versione
18 luglio 1949
Art. 48.

((Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle societa' di cui al precedente art. 16.

Ogni alloggio deve:

1) avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3) essere fornito di latrina propria;

4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile non puo' essere superiore:

a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a, mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilita', e di normale necessita'. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno piu' di quattro piani. Sono altresi' consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano posati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo))
Entrata in vigore il 18 luglio 1949
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente