Massima: E affetto da nullita insanabile il contratto con il quale una cooperativa edilizia, con finanziamento a carico della cassa depositi e prestiti abbia venduto a terzi il diritto di costruire locali seminterrati nel sottosuolo dell'erigendo edificio, nonche il diritto di fabbricare altri vani nella contigua zona di distacco, qualora sia stato stipulato senza la autorizzazione del ministero dei LL PP e della menzionata cassa, cosi come stabilito dagli artt 8 e 9 del tu 28 aprile 1938 n 1165, sull'edilizia popolare ed economica. Ne ha Rilevanza che la stipula del contratto abbia preceduto la concessione del finanziamento, qualora tale concessione sia stata gia deliberata e la relativa delibera sia in corso di esecuzione.*
Massima: Non sussiste responsabilita precontrattuale quando la causa di invalidita, taciuta da uno dei contraenti derivi, da una norma imperativa o proibitiva,la cui applicabilita alla fattispecie sia conoscibile,con l'uso della normale e doverosa diligenza, anche dalla controparte, poiche questa, in tal caso, non puo fondatamente sostenere di aver confidato senza sua colpa nella validita del contratto. ( nella specie, una cooperativa edilizia a contributo statale aveva venduto ad un terzo alcune parti del suolo dell'erigendo fabbricato senza le autorizzazioni prescritte dagli artt 8 e 9 del tu sull'edilizia popolare ed economica. […]
Leggi di più...- esclusione·
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