Articolo 9 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 agosto 1938
Art. 9.

Nei fabbricati di cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti, possono adibirsi, ove ricorrano speciali circostanze che lo giustifichino, locali ad uso di botteghe e di magazzini, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa predetta.

Con preventiva autorizzazione puo' anche procedersi alla vendita di detti locali, impiegandone il ricavato secondo il disposto dell'art. 8, oppure all'affitto di essi devolvendo i relativi canoni al fondo per spese generali.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente