Articolo 81 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 80Articolo 82
Versione
20 agosto 1938
>
Versione
20 maggio 1943
Art. 81.

((L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche costruite col contributo o con il concorso dello Stato, e' affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con gli istituti di credito mutuanti, e, per i lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministro per le finanze.

La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' deferita al Ministro per le comunicazioni.

Per le costruzioni traenti del solo contributo erariale, unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, puo' essere disposta dal Ministro per i lavori pubblici una visita preliminare dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici siano state eseguite in conformita' dei progetti approvati.))
Entrata in vigore il 20 maggio 1943
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente