Articolo 133 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 132Articolo 134
Versione
20 agosto 1938
Art. 133.

Fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, la Commissione di vigilanza ha facolta' di investigare e decidere, in qualsiasi tempo, sulle assegnazioni di alloggi cooperativi effettuate a favore di soci mancanti dei prescritti requisiti essenziali.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente