Articolo 41 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 41.

Il concorso dello Stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni ed e' corrisposto per una meta' all'inizio dei lavori accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l'altra meta' alla ultimazione di essi in base a certificato da rilasciarsi dal competente ufficio del genio civile, il quale dove constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati.

Il comune o l'istituto che non inizi le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti e' dichiarato decaduto dal beneficio del concorso statale.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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