Articolo 208 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 207Articolo 209
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20 agosto 1938
Art. 208.

I muretti che dividono le aree destinate a giardino, o delimitano le zone delle terrazze attribuite in proprieta' a singoli condomini, le cancellate di ferro o le reti metalliche che siano infisse in tali muretti, sono di proprieta' comune dei condomini contigui, salvo che la spesa non sia a carico del condomino singolo.

I condomini sulle aree a giardino loro attribuite in proprieta' non possono senza il consenso del Ministro per i lavori pubblici, sentiti proprietari contigui, mutare le dimensioni o la struttura delle recinzioni ne' eseguire costruzioni od immettere piantagioni di alto fusto, dalle quali possa derivare una diminuzione di luce o di visuale ai detti proprietari contigui.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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