Articolo 40 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 39Articolo 41
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20 agosto 1938
Art. 40.

All'assegnazione del concorso statale a favore dei comuni ed istituti di cui all'art. 38 si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le domande all'uopo prodotte debbono essere corredate dai documenti atti a comprovare la disponibilita' dei fondi occorrenti per le costruzioni, le quali saranno eseguite in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Dette costruzioni normalmente comprendono appartamenti di non piu' di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente, anche di maggior numero non eccedente peraltro i 5, oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all'art. 48.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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