Articolo 213 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 213.

Per sopperire alle spese di amministrazione e gestione sociale, deve essere costituito un fondo col contributo di tutti i condomini della cooperativa. La misura di tale fondo ed i criteri di contribuzione da parte dei vari condomini, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti dal regolamento speciale della cooperativa di cui all'art. 235.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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