Articolo 32 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 31Articolo 33
Versione
20 agosto 1938
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Versione
25 dicembre 1969
Art. 32.

Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile , a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto.

Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilita', attesti la morosita' dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perche' sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33.

Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termino di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto. ((31))

Il decreto e' titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.

L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore.
Non e' necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purche' l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto.

Contro il decreto il debitore puo', entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, proporre opposizione davanti lo stesso, conciliatore o pretore o avanti il tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto. ((31))

L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione puo', in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.
------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-22 dicembre 1969 n. 159 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1969, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 , nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall' art. 641 del Codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo".
Entrata in vigore il 25 dicembre 1969
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