Articolo 203 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 203.

I diritti e gli obblighi dei condomini, in quanto non sia provveduto dalle norme di questo titolo e dal regolamento di cui all'art. 235, sono disciplinati dalle altre disposizioni del presente testo unico e da quelle del Codice civile .
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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