Articolo 17 dell' Ordinanza 27 giugno 1987, n. 288
Articolo 16Articolo 18
Versione
20 luglio 1987
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Versione
3 aprile 1992
Art. 17. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 MARZO 1992, N. 229))
Entrata in vigore il 3 aprile 1992
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