Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272
Articolo 8Articolo 10
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28 novembre 2004
Art. 9. Prove d'esame 1. Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale.
2. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Entrata in vigore il 28 novembre 2004
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