Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272
Articolo 18Articolo 20
Versione
28 novembre 2004
Art. 19. Prove preselettive 1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti ovvero delle borse di studio messi a concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
Entrata in vigore il 28 novembre 2004
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