Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 novembre 2004
>
Versione
9 luglio 2013
>
Versione
11 aprile 2017
Art. 3.
Concorso pubblico per titoli ed esami

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.
2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso e' pari al trenta per cento dei posti messi a concorso. ((2)) 2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 , in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 , e' elevata al 40 per cento".
Entrata in vigore il 11 aprile 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente