Articolo 6 del Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625
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18 dicembre 1979
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8 febbraio 1980
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15 febbraio 1981
Art. 6.
Quando, nel corso di operazioni di polizia di (sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessita' ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell' articolo 165-ter del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale .
Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all' art. 225-bis, secondo comma, del codice di procedura penale .
Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore.
Ove gli indizi risultino infondati il fermato e' immediatamente liberato, altrimenti e' tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica.
In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica.
Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione.
Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, , emergano sufficienti indizi in ordine ad uno o piu' delitti indicati nel primo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale , si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dello stesso art.
238. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al piu' tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente.
Il Ministro dell'interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. ((2)) ---------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 12 dicembre 1980, n.851 converito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1981, n.18 (in G.U. 14/2/1981, n.45) ha disposto (con l'art.1) che:" La durata dell'applicazione delle disposizioni dell' articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , cosi' come modificato dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , e prorogata fino al 31 dicembre 1981."
Entrata in vigore il 15 febbraio 1981
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