Articolo 2 del Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 dicembre 1979
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Versione
8 febbraio 1980
Art. 2.
Dopo l' art. 279 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 280 - Attentato per finalita' terroristiche o di eversione. - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni ((. . .)) giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
((Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta)) ((Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste))
Entrata in vigore il 8 febbraio 1980
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