Articolo 3 del Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 dicembre 1979
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Versione
8 febbraio 1980
Art. 3. ((Dopo l'articolo 270 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 270-bis - (Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni"))
Entrata in vigore il 8 febbraio 1980
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