Art. 3. ((Dopo l'articolo 270 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 270-bis - (Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni"))
"Art. 270-bis - (Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni"))