Articolo 11 del Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 dicembre 1979
Art. 11.
La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1979
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