Articolo 7 del Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 dicembre 1979
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Versione
8 febbraio 1980
Art. 7. ((Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: )) "Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito.
Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorita' giudiziaria i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.
((Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida e data comunicazione all'interessato)) .
Entrata in vigore il 8 febbraio 1980
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