Art. 12. ((Per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della liberta' personale possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare))
Versione
18 dicembre 1979
18 dicembre 1979
>
Versione
8 febbraio 1980
8 febbraio 1980
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2007, n. 38260Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/06/2007 Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 935 Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 44853/2006 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BA CI, n. a Grosseto il 25.10.1963; avverso la sentenza in data 5 luglio 2006 della Corte di Assise di Appello di Bologna; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Conti Giovanni; Udito il Pubblico Ministero, in persona del …Leggi di più...
- misure premiali a favore dei dissociati dal terrorismo·
- esclusione·
- art. 4, d.l. n. 625 del 1979·
- indicazione·
- abrogazione implicita per effetto l. n. 304 del 1982·
- attenuante della collaborazione prevista dall'art. 4, d.l. n. 625 del 1979·
- successione di leggi·
- condotta collaborativa·
- contenuto·
- reati contro la personalità dello stato·
- disposizioni generali e comuni·
- delitti