Articolo 12 del Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 dicembre 1979
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Versione
8 febbraio 1980
Art. 12. ((Per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della liberta' personale possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare))
Entrata in vigore il 8 febbraio 1980
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