Art. 14. Personale del Dipartimento della protezione civile 1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, (( anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,)) il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalita' di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale ((con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 295 del 18 dicembre 2008)) , nonche' dal personale gia' destinatario delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 , o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508 , pubblicata nella ((Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006)) .
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita' valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , valorizzando la professionalita' specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonche' sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione.
Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 e' mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse ((, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere)) .
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 , pubblicata nella ((Gazzetta Ufficiale n. 93 del)) 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma e' mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2. ((3-bis.Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente e' provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.
3-ter.Al fine di assicurare stabilmente la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, puo' richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quater.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, puo' richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza. 3-quinquies.Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter 3-quater, delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte)) .
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all' articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ;
b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento gia' previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 .
((4-bis.Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare complessivamente il numero di centocinquanta unita', ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195")) .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita' valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , valorizzando la professionalita' specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonche' sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione.
Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 e' mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse ((, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere)) .
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 , pubblicata nella ((Gazzetta Ufficiale n. 93 del)) 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma e' mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2. ((3-bis.Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente e' provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.
3-ter.Al fine di assicurare stabilmente la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, puo' richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quater.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, puo' richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza. 3-quinquies.Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter 3-quater, delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte)) .
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all' articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ;
b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento gia' previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 .
((4-bis.Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare complessivamente il numero di centocinquanta unita', ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195")) .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.