Articolo 19 del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
Articolo 15Articolo 17 bis
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30 dicembre 2009
Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione il legge.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2009
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