Art. 6. Determinazione del valore proprietario
del termovalorizzatore di Acerra 1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprieta', all'atto del trasferimento e' riconosciuto al soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto ((. . .)) un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 "Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani", con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. ((Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti -proprietario dell'impianto e' determinato in 355 milioni di euro)) .
del termovalorizzatore di Acerra 1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprieta', all'atto del trasferimento e' riconosciuto al soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto ((. . .)) un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 "Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani", con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. ((Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti -proprietario dell'impianto e' determinato in 355 milioni di euro)) .