Articolo 17 bis del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
Articolo 15 bisArticolo 17 ter
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28 febbraio 2010
Art. 17-bis. (((Formazione degli operatori ambientali). )) (( 1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuita', le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2010
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