Articolo 5 bis del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
Articolo 5Articolo 6
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28 febbraio 2010
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25 marzo 2012
Art. 5-bis. Disposizioni concernenti l'attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano). 1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";
b) il comma 3 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso";
c) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le societa' esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379 .
3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, e' disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.
4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall' articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 , e' integrato ((per gli anni 2010 e 2012)) di euro 250.000.
5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all' articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .
Entrata in vigore il 25 marzo 2012
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