Art. 4. Unita' operativa 1. L'unita' operativa di cui all'articolo 2 attende:
a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all' articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008 , ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unita' operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;
c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;
d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 26)) .
(( 1-bis. In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unita' operativa, con oneri a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all' articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008 )) 2. L'unita' operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia ((,sentite le rappresentanze degli enti locali,)) la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida ((di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226)) del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.
3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessita' ed urgenza riconosciute tali dall'Unita' operativa, possono richiedere alla Unita' stessa ogni utile attivita' di supporto, nonche' l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilita' a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.
a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all' articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008 , ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unita' operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;
c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;
d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 26)) .
(( 1-bis. In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unita' operativa, con oneri a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all' articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008 )) 2. L'unita' operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia ((,sentite le rappresentanze degli enti locali,)) la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida ((di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226)) del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.
3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessita' ed urgenza riconosciute tali dall'Unita' operativa, possono richiedere alla Unita' stessa ogni utile attivita' di supporto, nonche' l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilita' a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.