Art. 4. 1. All'articolo. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
La chiusura della procedura e' dichiarata con decreto dell'autorita' di vigilanza, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio. Il decreto e' pubblicato, a cura dell'autorita' che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento".
"Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
La chiusura della procedura e' dichiarata con decreto dell'autorita' di vigilanza, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio. Il decreto e' pubblicato, a cura dell'autorita' che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento".