Art. 11. Effetti dell'indennita' pensionabile
L'indennita' pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 , nonche' agli effetti dell'assegno alimentare.
L'indennita' pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 , nonche' agli effetti dell'assegno alimentare.