Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 aprile 1984
Art. 11. Effetti dell'indennita' pensionabile

L'indennita' pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 , nonche' agli effetti dell'assegno alimentare.
Entrata in vigore il 15 aprile 1984
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