Art. 8. (Erogazione dei fondi).
1.1. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita' da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento.
Il contratto e' prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))
2. ((Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta e' inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. E' ammessa, altresi', entro il medesimo termine, la trasmissione della documentazione, richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso resta comunque fermo l'obbligo, a pena di decadenza, di inserimento della documentazione richiesta sulla predetta piattaforma informatica entro il termine che sara' indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.))
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. ((A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, e' corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, nonche' da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. La documentazione probatoria, redatta seguendo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve recare espressa indicazione del CUP, del nome e numero dell'intervento. Tutte le ricevute e le fatture devono essere elencate associandole, in idoneo prospetto riepilogativo di raccordo, alle singole attivita' approvate. La documentazione probatoria fotografica deve recare anche le modalita' di pubblicita' relative alla provenienza dei fondi.))
5. ((I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attivita' di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2. La mancata presentazione della relazione periodica nei termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe dei termini di cui all'articolo 8-bis, e di variazioni dell'intervento di cui all'articolo 8-ter.))
6. ((Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle indicazioni gia' fornite al comma 4, ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnica secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamita' naturali nonche' per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. La relazione e' sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica, anche al fine di liberare la garanzia di cui al comma 1, lettera b). Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. Decorso inutilmente tale termine la relazione finale non e' approvata.))
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati ((, relativamente alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2.
La relazione e' pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.)) .
(2)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 26
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
1.1. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita' da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento.
Il contratto e' prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))
2. ((Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta e' inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. E' ammessa, altresi', entro il medesimo termine, la trasmissione della documentazione, richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso resta comunque fermo l'obbligo, a pena di decadenza, di inserimento della documentazione richiesta sulla predetta piattaforma informatica entro il termine che sara' indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.))
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. ((A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, e' corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, nonche' da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. La documentazione probatoria, redatta seguendo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve recare espressa indicazione del CUP, del nome e numero dell'intervento. Tutte le ricevute e le fatture devono essere elencate associandole, in idoneo prospetto riepilogativo di raccordo, alle singole attivita' approvate. La documentazione probatoria fotografica deve recare anche le modalita' di pubblicita' relative alla provenienza dei fondi.))
5. ((I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attivita' di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2. La mancata presentazione della relazione periodica nei termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe dei termini di cui all'articolo 8-bis, e di variazioni dell'intervento di cui all'articolo 8-ter.))
6. ((Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle indicazioni gia' fornite al comma 4, ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnica secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamita' naturali nonche' per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. La relazione e' sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica, anche al fine di liberare la garanzia di cui al comma 1, lettera b). Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. Decorso inutilmente tale termine la relazione finale non e' approvata.))
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati ((, relativamente alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2.
La relazione e' pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.)) .
(2)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 26
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.