Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Articolo 1Articolo 2 bis
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Art. 2. Interventi ammessi 1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita' naturali, per l'assistenza ai rifugiati ((e ai minori stranieri non accompagnati)) , per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all' articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ((, nonche' gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)) . I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorita' ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.
2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonche' alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
3. Gli interventi in caso di calamita' naturali sono diretti all'attivita' di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumita' da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all' articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all' articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.
4. ((Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.)) 5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all' articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , per i quali sia intervenuta la verifica ((di cui all'articolo 12 del suddetto Codice)) ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi ((dell'articolo 13)) dello stesso Codice.
5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all' articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
5.1-bis. ((Gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonche' al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.))
5.2. ((La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo beneficiario, puo' essere presentata per una sola tipologia d'intervento.)) 5-bis. ((Gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorita' eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.)) 6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 ((e 5.1-bis)) sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attivita' ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.
6-bis. ((Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 5.1-bis devono essere eseguiti sul territorio italiano.))
(2)

------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2025
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