Art. 1. Disposizioni in materia di protezione civile 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) .
1-bis. All' articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamita' e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e successive modificazioni".
2. All' articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e' trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .";
b) nel comma 4, la parola: "COAU" e' sostituita dalle seguenti: "Centro operativo di cui al comma 2" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo comma".
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) .
4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 , e' abrogato.
1-bis. All' articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamita' e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e successive modificazioni".
2. All' articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e' trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .";
b) nel comma 4, la parola: "COAU" e' sostituita dalle seguenti: "Centro operativo di cui al comma 2" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo comma".
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) .
4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 , e' abrogato.