Art. 6. Finanziamento 1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e c), e' dovuto al Fondo: (2) ((4))
a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare e' determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% e' sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza di ciascun datore di lavoro, e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 26 aprile 2010, (in G.U. 12/05/2010, n. 109), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 6, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b-bis), del presente decreto e' dovuto al Fondo:"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".
a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare e' determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% e' sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza di ciascun datore di lavoro, e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 26 aprile 2010, (in G.U. 12/05/2010, n. 109), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 6, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b-bis), del presente decreto e' dovuto al Fondo:"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".