Art. 10. Prestazioni: criteri e misure 1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. (2) ((4)) 3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: ? 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a ? 1.984; di ? 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra ? 1.984 e ? 3.137 e di ? 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite. (2) ((4)) 5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita':
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di zerogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione deI rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva, nonche', in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 26 aprile 2010, (in G.U. 12/05/2010, n. 109), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "all'articolo 10: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: ? 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a ? 1.984; di ? 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra ? 1.984 e ? 3.137 e di ? 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite."."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. (2) ((4)) 3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: ? 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a ? 1.984; di ? 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra ? 1.984 e ? 3.137 e di ? 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite. (2) ((4)) 5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita':
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di zerogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione deI rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva, nonche', in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 26 aprile 2010, (in G.U. 12/05/2010, n. 109), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "all'articolo 10: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: ? 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a ? 1.984; di ? 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra ? 1.984 e ? 3.137 e di ? 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite."."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".