Articolo 12 del Decreto 28 aprile 2000, n. 158
Articolo 11Articolo 13
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1 luglio 2000
Art. 12. Trasferimento di rapporti attivi e passivi

Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell' articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' trasferita, secondo le modalita' concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Nota all' art. 12 :
- Per l' art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , vedi in note alle premesse.
Entrata in vigore il 1 luglio 2000
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