Articolo 14 del Decreto 28 aprile 2000, n. 158
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 luglio 2000
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Versione
25 luglio 2006
Art. 14. Scadenza (( Il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10. ))
Entrata in vigore il 25 luglio 2006
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