Articolo 7 del Decreto 28 aprile 2000, n. 158
Articolo 6Articolo 8
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27 maggio 2010
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6 novembre 2012
Art. 7. Accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. (2) ((4)) 2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria. (2) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 26 aprile 2010, (in G.U. 12/05/2010, n. 109), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per le prestazioni di cui all' articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis), del presente decreto, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali."
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e b-bis), del presente decreto, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".
Entrata in vigore il 6 novembre 2012
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