Art. 9. ((Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, e' abrogato.
Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta con modalita' e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.))
Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta con modalita' e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.))