Articolo 7 del Decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 luglio 1969
Art. 7.
Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate nell' art. 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153 , sono tenute ad assolvere l'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 , e successive modificazioni, una volta tanto nella misura del 2,50 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto, ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura agli altri reparti d'impiego.
Entrata in vigore il 3 luglio 1969
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