Articolo 8 del Decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319
Articolo 6 bisArticolo 9
Versione
3 luglio 1969
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Versione
8 agosto 1969
Art. 8.
L'addizionale speciale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1967, n. 370 , e' ridotta per le lane e peli, cardati o pettinati di cui alla voce doganale 650 inclusa nella tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757 , al 3,60%. ((Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento.))
Entrata in vigore il 8 agosto 1969
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