Art. 8.
L'addizionale speciale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1967, n. 370 , e' ridotta per le lane e peli, cardati o pettinati di cui alla voce doganale 650 inclusa nella tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757 , al 3,60%. ((Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento.))
L'addizionale speciale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1967, n. 370 , e' ridotta per le lane e peli, cardati o pettinati di cui alla voce doganale 650 inclusa nella tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757 , al 3,60%. ((Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento.))